Statuto associazione My Urby
Anacleto Tenconi
Associazione di Promozione Sociale (APS)

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito fra i soci presenti, ai sensi dell’Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l’Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominato: “My Urby – Anacleto Tenconi Associazione di Promozione Sociale” per brevità denominata anche “My Urby APS”. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la sua durata è a tempo indeterminato. L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio ai sensi di Legge.
L’Associazione ha sede legale in Via Donato Bramante n. 130 nel Comune di Legnano. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei soci ed in entrambi i casi non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo
al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell’Art. 48 D.lgs. 117/2017.

Art. 2 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 3 – Finalità e attività

L’Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate ed identificate alle seguenti lettere dell’art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  5. formazione universitaria e post-universitaria;
  6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.lgs. 117/2017;
  7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  8. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  9. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  10. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  11. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  12. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  14. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  15. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  16. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla mafia.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la centralità dell’essere umano rispetto alla vita, alle attività, e allo sviluppo della società civile. Per il raggiungimento degli obbiettivi stabiliti si propone di promuovere il rispetto dei diritti umani e civili. Così come stabilito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Di operare per favorire una reale inclusione sociale che superi qualunque tipo di pregiudizio e di discriminazione, nonché per la creazione e l’attuazione di regole che favoriscano sempre più la promozione umana in tutte le sue forme e necessità.

Inoltre si prefigge di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per la promozione sociale e per la realizzazione di una vita dignitosa e consapevole che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità.

In particolare essa si propone di:

  • Realizzare progetti di promozione umana attraverso la crescita personale, sociale e professionale, creando percorsi di formazione specificatamente volti al raggiungimento di questi obbiettivi.
  • Promuovere l’inclusione sociale delle persone maggiormente svantaggiate e a rischio esclusione o discriminazione.
  • Promuovere la cultura in tutte le sue forme: letterarie, storiche, musicali, la cultura e le tradizioni locali, le arti visive, fotografiche, pittoriche.
  • Promuovere le arti letterarie, la cultura musicale e teatrale, la fotografia e la musica anche attraverso l’eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come sale convegni, teatri, aree espositive, musei, biblioteche, sale da concerto, centri culturali.
  • Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali in quanto essenziali per la tutela del pianeta che è la nostra casa comune e che deve essere preservato per garantire la vita e il benessere nostro e di chi verrà dopo di noi.

L’Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà organizzare e/o promuovere:

  • corsi, laboratori, workshop, seminari e stage per la formazione e la crescita personale;
  • corsi, laboratori, workshop, seminari e stage per la formazione e la crescita professionale;
  • attività atte all’inserimento e reinserimento sociale e lavorativo;
  • attività di carattere formativo, culturale, di promozione umana e sociale, all’interno degli istituti di pena;
  • promuovere iniziative volte all’inclusione sociale, alla promozione umana ed alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.
  • corsi, laboratori, workshop, seminari e stage per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nonché in relazione alle discipline letterarie e giornalistiche legate alla comunicazione ed ai mass media, ma anche agli ambiti artistici, multimediali, teatrali e musicali che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo partecipante, ma uguale per tutti i partecipanti che scelgono il medesimo programma di attività, nonché corsi tecnici di approfondimento;
  • eventi e manifestazioni culturali, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne, eventi espositivi nonché convegni e dibattiti pubblici sia in Italia che all’estero;
  • realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale (quale ad esempio cortometraggi, medio e lungometraggi, documentari, animazioni e video-reportage) ed altro materiale nel rispetto dell’attività di interesse generale;
  • gestione di laboratori, archivi artistici, fotografici, editoriali, cineteche, biblioteche;
  • mostre, visite guidate, percorsi culturali, viaggi educativi ed altri eventi culturali;
  • progetti di studio e ricerca in ambito letterario, storico, ambientale e legati alla storia, la cultura e le tradizioni locali;
  • nuovi linguaggi attraverso canali multimediali, internet e nuove tecnologie;
  • coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere
  • facilitazioni ed agevolazioni per i propri soci, ma anche reciproche tra associazioni;
  • gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;
  • gestire un punto ristoro qualificato quale circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci dell’Associazione, anche eventualmente in concessione o locazione da enti pubblici;
  • ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell’Associazione.

L’Ente si propone altresì di istituire fondi di formazione, concorsi ed assegnare borse di studio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione è apartitica.

L’Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L’Associazione può essere compartecipe, nelle forme giuridiche e amministrative che saranno ritenute più appropriate, nell’attività di aziende che abbiamo come finalità, la promozione sociale e la creazione di opportunità di lavoro per le categorie sociali verso cui si rivolge l’operato dell’associazione. Nel caso anche attraverso la creazione di una apposita commissione di controllo.

L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici o privati.

Titolo II Soci

Art. 4 – Ammissione

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e ne accettano lo Statuto, il Codice Etico ed il Regolamento interno. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste quattro categorie di soci:

Ordinari: sono coloro che si iscrivono all’Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Organo di amministrazione;

Sostenitori: sono coloro che si iscrivono all’ Associazione e decidono di versare un contributo annuale superiore alla quota d’iscrizione stabilita a sostegno delle attività dell’Associazione senza necessariamente dare un contributo attivo alle stesse.

Juniores: sono coloro, di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, che si iscrivono all’Associazione per intraprendere un percorso di crescita personale e dare il loro contributo alla crescita della società svolgendo opera di volontariato. Vengono inseriti nel “Gruppo Giovani” dell’Associazione. La quota annuale di iscrizione loro riservata sarà inferiore rispetto a quella stabilita per i soci ordinari.

Amici: sono coloro che, pur trovandosi in situazioni particolari in quanto detenute, o per altre situazioni di effettiva difficoltà contingente, si iscrivono all’Associazione per intraprendere un percorso di crescita personale e dare il loro contributo alla crescita della società svolgendo opera di volontariato. Per gli iscritti di questa particolare categoria il versamento della quota annuale di iscrizione viene considerato facoltativo.

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di direttivo su domanda scritta dell’interessato indirizzata all’Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell’Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica per iscritto la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro dieci giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea ordinaria dei soci in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 117/2017.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • eleggere gli organi sociali;
  • presentare la propria candidatura per essere eletti all’interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  • esaminare i libri sociali ai sensi dell’art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell’associazione il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’ente o presso altri luoghi di svolgimento dell’attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
  • attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci dell’Associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto, il Codice Etico e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l’importo annualmente stabilito dall’organo di amministrazione.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell’Ente. L’Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione del Socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell’associato dovranno essere presentate all’Organo Direttivo per iscritto.

L’esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del Socio, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:

  1. non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
  2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  3. abbia violato i principi dello Statuto o del Codice Etico;
  4. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell’esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
  5. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
  6. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell’amministrazione o nella tenuta dei conti;
  7. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all’associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  8. sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall’invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall’inizio del nuovo anno sociale.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall’Organo di amministrazione nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all’Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell’Organo di amministrazione e deve essere ad esso notificato. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l’Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Associazione per il periodo determinato dall’Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità, il Socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all’Organo di amministrazione.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione ed il Socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l’erede del Socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – Volontariato e lavoratori

L’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l’organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L’associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 8 – Volontariato soci con posizioni giuridiche particolari

Stante gli obbiettivi statutari di formazione personale, lavorativa, reinserimento sociale che l’Associazione si prefigge, nel presente Statuto si dichiara che verranno accolti come soci persone, la cui particolare posizione giuridica: pregiudicati, detenuti che godono dei benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario, persone che godono dei benefici di sospensione della pena e messa alla prova, richiede lo svolgimento di percorsi legati allo svolgimento di attività di volontariato, o percorsi di formazione personale, psicologica o lavorativa. Pertanto all’interno della sede dell’Associazione e nell’ambito delle attività organizzate dalla stessa, anche al di fuori della propria sede, si troveranno ad operare in compresenza persone già passate in giudicato o con pene definitive. Pertanto l’Associazione si farà parte attiva presso gli enti giuridici preposti al fine di ottemperare a quanto previsto dalle leggi vigenti circa la regolamentazione degli incontri tra persone pregiudicate.

Titolo III Organi dell’associazione

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
  • Presidente e due Vice Presidenti
  • Tesoriere
  • Segretario
  • Organo di controllo, Commissione Etica
  • Organo di revisione (eventuale)
  • Commissione Giuridica
  • Commissione Finanziaria
  • Commissione per la partecipazione in imprese sociali (eventuale)
  • Commissione per la Comunicazione e l’Organizzazione degli Eventi
  • Altre commissioni eventualmente create nel caso cui si rendesse necessario

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L’Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell’Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza.

Poiché l’Associazione, ha la possibilità statutaria di aprire più sedi in luoghi geografici diversi e dà la possibilità di essere soci anche a persone in stato di detenzione si prevede che l’Assemblea dei soci possa essere convocata in sessioni diverse. Sarà poi compito dell’Organo di Vigilanza accogliere le delibere e le istanze espresse in ogni singola sessione e raccoglierle in un unico documento esecutivo. Come previsto all’Art. 24 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 – Competenze dell’assemblea

L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il rendiconto economico;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare la variazione di sede legale;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

  • deliberare sulle modifiche dello statuto;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Art. 12 – Validità assemblee, deliberazioni assunte, elezione del consiglio direttivo, del presidente e dei vicepresidenti

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati sia inferiore a cinquecento oppure se il numero sia superiore a cinquecento.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le delibere dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all’associazione (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vice Presidente, l’assemblea procederà a votare i candidati presenti nell’apposita lista redatta dal Consiglio Direttivo in carica, almeno cinque giorni prima della data delle votazioni. Ogni socio che risulti in regola con il versamento della quota associativa e che si sia diventato socio almeno tre mesi prima della data delle votazioni, potrà esprimere fino a cinque preferenze. Dopo l’elezione del Consiglio Direttivo si procede alla votazione del Presidente e dei vice Presidenti scegliendoli tra i compenti del Consiglio Direttivo eletto. In tutti i casi il voto sarà espresso a scrutinio segreto.

Gli scrutatori saranno scelti dal presidente dell’assemblea tra coloro che eventualmente dovessero offrirsi volontari o a propria discrezione. Questi alla conclusione di ogni votazione dovranno ritirarsi in privato, procedere all’apertura delle urne e al conteggio dei voti. Quindi gli esiti del conteggio dovranno essere forniti al presidente dell’assemblea che provvederà alla proclamazione degli eletti. Tutti i documenti relativi alle votazioni: schede di voto, verbali e quant’altro dovranno essere archiviati a cura del Segretario e conservati per 10 anni.

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. L’eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L’Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 12 e dura in carica quattro anni. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell’Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l’Organo di amministrazione in vigore. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione tramite mail, PEC o lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano controfirmata per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega.

Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Stante i presupposti e gli scopi sociali dell’Associazione si stabilisce, in deroga all’uso e consuetudine, di consentire la partecipazione al consiglio direttivo anche a coloro che, in seguito a condanna penale, risultano essere interdetti, anche temporaneamente dall’esercizio dei pubblici uffici, ai sensi dell’Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Ivi compresi i soci che abbiano rapporti di lavoro subordinato con l’Associazione, ai sensi dell’Art. 26 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente, eletto ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all’ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l’Organo di Controllo se nominato.

L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive ma nell’arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo nei limiti di quanto disposto in merito di indiretta distribuzione utili e di retribuzione dei lavoratori dal D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all’interesse dell’Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 14 – Presidente e vice presidenti

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l’attività dell’Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell’eventuale Organo di Controllo, e dell’eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. I due vice Presidenti sono eletti in occasione dell’elezione del consiglio direttivo, durano in carica quattro anni. Al Presidente e ai due Vice Presidenti spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all’Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. Il Presidente e i Vice-Presidenti possono rappresentare l’Associazione quali membri dei Consigli d’Amministrazione di Imprese Sociali in cui l’Associazione abbia interessi diretti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dai Vice Presidenti. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.

I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea dei Soci in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali vengano espressamente delegati. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimangono in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea ordinaria per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art. 15 – Tesoriere

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l’interesse dell’associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall’art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo.

Art. 16 – Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l’interesse dell’associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall’art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali.

La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell’Associazione.

Art. 17 – Organo di controllo – commissione etica

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall’Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, del Codice Etico e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sull’operato delle Commissioni;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell’Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

Art. 18 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell’art. 31 del D.lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l’organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell’apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Art. 19 – Le Commissioni

Alle Commissioni è affidato l’incarico di coadiuvare l’Organo Amministrativo nel perseguimento di obbiettivi e nella cura di aspetti legati alla gestione di particolari attività legate alla vita dell’Associazione la cui corretta messa in opera richieda specifiche competenze professionali o personali. Ogni Commissione è composta da un minimo di due compenti ad un massimo di sette componenti, tra cui almeno un membro dell’Organo Amministrativo che funge da coordinatore e che risponderà all’Organo Direttivo stesso dell’operato della commissione. Componenti della commissione potranno essere soci dell’Associazione o esperti esterni che, in forma volontaria o dietro compenso, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto, prestino la loro
opera specifica nell’interesse dell’Associazione, dei suoi associati e delle attività intraprese, nel pieno rispetto dello Statuto e del Codice Etico. I membri delle Commissioni saranno nominati dall’Organo Direttivo e dovranno concordare la propria attività con il Presidente ed i Vice-Presidenti. Saranno sottoposte alla vigilanza dell’Organo di Controllo. Un socio può essere membro di più di una commissione oppure essere membro di una commissione e svolgere in contemporanea altri incarichi ufficiali in seno all’Associazione senza che vi sia incompatibilità. In caso uno specifico progetto lo richieda le commissioni dovranno interagire tra di loro per la buona riuscita del progetto. In caso di effettiva necessità le Commissioni potranno avvalersi della consulenza temporanea di esperti esterni. Nel caso si ritenesse opportuno per il buon svolgimento delle attività dell’Associazione, l’Organo direttivo potrà creare ulteriori commissioni senza dover procedere ad una revisione dello Statuto, con la sola approvazione dell’Assemblea.

Le Commissioni sono:

Commissione Giuridica: è composta da Giuristi, Avvocati, o da altri professionisti con competenze giurisprudenziali. Il suo compito è quello di garantire che tutti i progetti messi in opera dall’Associazione rispettino le normative di legge e, nel loro svolgimento, seguano il corretto iter giuridico. Fornisce consulenza ed assistenza legale ai soci. Nel caso, collaborerà con l’Organo Direttivo nella gestione di pratiche o vertenze giuridico-legali, o nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria o altri Organi dipendenti dal Ministero della Giustizia.
Contribuisce alla stesura di proposte di Legge o di riforme legislative.

Commissione Finanziaria: è Composta da volontari o professionisti che abbiano competenze specifiche in materie finanziarie o economico-commerciali. Il suo compito è quello di reperire, con le modalità previste all’Art.20 dello Statuto, i fondi necessari al sostentamento dell’Associazione, alla sua gestione e alla realizzazione dei progetti intrapresi. In particolare dovrà concordare con l’Organo Direttivo le azioni necessarie alla creazione di piani economici specifici che possano consentire l’adeguata copertura economica necessaria alla messa in opera, allo svolgimento ed al completamento di ogni singolo progetto promosso dall’Associazione.

Commissione per la partecipazione in imprese sociali: questa commissione sarà creata nel caso in cui le attività dell’Associazione lo rendessero necessario. Sarà composta da soci o professionisti con competenze specifiche in materie economiche ed in gestione aziendale. Avrà il compito di valutare la partecipazione dell’Associazione ad imprese sociali e sarà parte attiva nel favorire e gestire questa partecipazione.

Commissione per la Comunicazione e l’Organizzazione degli eventi: è composta da volontari o professionisti con competenze specifiche in materia di comunicazione, giornalismo, pubbliche relazioni e organizzazione eventi. Si occupa di gestire l’Ufficio Stampa e tutti i progetti di comunicazione dell’Associazione, ivi compresi quelli legati a progetti od eventi specifici. Si occupa inoltre di progettare e realizzare, in collaborazione con l’Organo Direttivo, gli eventi di divulgazione culturale promossi dall’Associazione.

Titolo IV Risorse economiche – Funzionamento – Disposizioni finali

Art. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  7. rimborsi da convenzioni;
  8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall’art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall’art 86 D.lgs. 117/2017;
  10. altre entrate espressamente previste dalla legge;

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e da questi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell’art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L’ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

Art. 23 – Bilancio sociale

Viene redatto nei casi e nelle forme previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 24 – Personale retribuito

L’Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea.

Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 26 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Legnano, 13/05/2023

Statuto approvato dall’assemblea dei soci in data 13 maggio 2023.

Il Presidente dell’Assemblea

Marco Massimini

Il Segretario

Alberto Tenconi

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